Nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, convenzionalmente denominata Torre d’Avorio, in materia di riciclaggio, evasione fiscale ed altri reati, la Guardia di Finanza ha acquisito i flussi finanziari da e per la Repubblica di San Marino.

14 aprile 2016  fonte: Commercialista Telematico

http://www.commercialistatelematico.com/articoli/2016/04/operazione-torre-d%E2%80%99avorio-e-avvio-di-controlli-fiscali-sui-movimenti-di-capitali-con-la-repubblica-di-san-marino.html

L’Autorità Giudiziaria inquirente ha autorizzato l’utilizzo ai fini fiscali/amministrativi dei documenti acquisiti e degli elementi emersi nell’ambito del procedimento penale.
Dall’esame della documentazione la GdF ha potuto individuare i movimenti di capitale da e verso la Repubblica di San Marino effettuati da un vastissimo numero di contribuenti, si parla di tante migliaia di soggetti coinvolti, che sono ora chiamati a documentarne le motivazioni rispondendo ad un apposito questionario: ad ogni persona è stato inviato un elenco dettagliato dei movimenti bancari ad essa direttamente riferibili, acquisiti nella suddetta “operazione Torre d’Avorio”, con richiesta di compilazione di un questionario al fine di acquisire elementi utili agli accertamenti in corso. Si tratta di movimenti direttamente riferibili in quanto la persona che viene coinvolta è ad esempio titolare del conto corrente bancario o anche semplicemente soggetto delegato ad operare. Occorrerà fornire giustificazione dei movimenti indicati. Il questionario potrà essere sostituito da una relazione illustrativa.

Come dichiarato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza – Dott. Capolupo – in un convegno a Roma sulla fiscalità, l’indagine punta su “persone fisiche, anche titolari di partita Iva, che risultano aver movimentato flussi finanziari da e verso il Titano per importi complessivamente superiori a 10.000 euro in almeno un’annualità, pur non avendo compilato ‘il quadro RW’ della dichiarazione dei redditi; ma soprattutto “ulteriori soggetti iscritti all’AIRE, l’anagrafe degli Italiani residenti all’estero, emigrati verso San Marino, ognuno dei quali risulta aver movimentato, nel periodo 2009-2014, flussi finanziari da e verso la Repubblica del Titano per importi pari o superiori a 100.000 euro”.

L’avvio di questo controllo fiscale che ha come obiettivo le imposte sui redditi e, ricorrendone i presupposti, l’IVA, l’IRAP ed altri tributi è rivolto a cittadini italiani e ad italiani iscritti all’A.I.R.E. per aver trasferito la propria residenza a San Marino, con la precisazione che per gli anni d’imposta fino al 2013 trova applicazione la presunzione di residenza ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis del testo Unico imposte sui redditi: tale disposizione considerava fiscalmente residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi ma emigrati in Paesi con regime fiscale privilegiato, Paesi appositamente individuati con decreti del Ministro delle Finanze e tra questi, fino al 2013, era ricompreso San Marino.
Questi ultimi potranno “sistemare” la propria posizione dimostrando che la residenza effettiva è a San Marino e il centro dei propri interessi ed affetti è nella repubblica più antica del mondo… dovranno pertanto consegnare ai verificatori una serie di documenti che lo attestino, a puro titolo di esempio: documenti di identità e residenza, la carta del servizio sanitario, le bollette comprovanti il consumo di energia, gas e telefoni della propria abitazione in San Marino; certificazione del lavoro svolto nella RSM ad esempio con dichiarazione dell’Ufficio tributario, ricevute di spese mediche effettuate nella Repubblica, utilizzo di carte di credito, bancomat e Smac card in San Marino; documentazione comprovante che i figli frequentano scuole/asili sammarinesi… e quant’altro possa essere utile per provare l’effettiva residenza e centro degli affetti ed affari in San Marino. Con tali dimostrazioni questi soggetti non dovrebbero avere problemi fiscali e, se tutto è lineare e dimostrato, la loro posizione verrà rapidamente stralciata.
Una volta acquisita la documentazione richiesta i militari verificatori approfondiranno una serie di elementi rispetto ai contribuenti coinvolti: la corretta compilazione del quadro RW, la dichiarazione in Italia di eventuali redditi esteri, la presenza di stabili organizzazioni, residenze fittizie all’estero, l’esterovestizione, eventuali fatturazioni di operazioni inesistenti.

Tante di queste persone comunque si saranno avvalse in passato dei cosiddetti “scudi fiscali”, regolarizzando così la propria posizione; in tal caso la presentazione della documentazione dovrebbe – fino a concorrenza degli importi “scudati” – risolvere il problema. Altri invece si saranno avvalsi entro lo scorso anno 2015 della cosiddetta “Voluntary Disclosure” sanando così anche loro la propria posizione fiscale (pur se in attesa che arrivino i conseguenti avvisi di accertamento – dopo il contraddittorio – da pagare per chiudere la pratica).
Grazie a tutte le banche dati a disposizione la Guardia di Finanza è già a conoscenza di tanti elementi specifici delle singole persone convocate in caserma, che verranno confrontati con le dichiarazioni rilasciate nel questionario o nella apposita relazione illustrativa.

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In merito agli anni soggetti a controllo si parla generalmente di anni dal 2009 in avanti e ciò potrebbe aprire un lungo discorso sulla caduta in prescrizione degli anni fino al 2010 compreso (se la dichiarazione dei redditi risulta regolarmente presentata). L’amministrazione fiscale italiana ritiene che gli anni fino al 2010 non sono caduti in prescrizione in quanto allora la Repubblica di San Marino era considerata – come sopra detto – un paese a fiscalità privilegiata e quindi con raddoppio dei termini di prescrizione, senza però tenere in considerazione l’applicazione del favor rei.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole. L’uscita di San Marino dalla blacklist dovrebbe quindi da un lato eliminare il raddoppio dei termini di prescrizione e dall’altro portare all’applicazione di eventuali sanzioni scaturenti dai controlli dell’operazione “Torre d’Avorio” in misura ridotta, tanto quanto applicabile in caso di rapporti con paesi whitelist. L’applicazione del favor rei è contestata dall’Agenzia delle entrate la quale non intende interpretare il favor rei – nel caso in esame – dal punto di vista concreto ma solo astrattamente. Appare invece necessario evidenziare che la norma sanzionatoria non è il risultato dell’interpretazione di una singola disposizione: l’innovazione legislativa (san Marino fuori dalla black-list) non incide direttamente sulla disposizione sanzionatrice principale ma modifica un enunciato normativo richiamato dalla disposizione stessa, il quale contribuisce in tal modo a determinare la vera e propria norma sanzionatoria. Si parla di “integrazione normativa”, nel senso che fra la norma integratrice e la norma integrata si crea un collegamento strutturale tale per cui quest’ultima, per essere completa e per esprimere il proprio significato ha bisogno dell’apporto della prima, la quale si pone rispetto ad essa come complementare. E’ evidente che con il termine “legge” indicato dall’art. 3 comma 3 del D.Lgs. 472/197 non si riferisce solo alla legge sanzionatoria principale ma anche alle norme (di fonte legislativa o meno) da questa direttamente o indirettamente richiamate. La disciplina legislativa deve essere complessivamente considerata.
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Dal punto di vista fiscale i contribuenti possono anche avvalersi della possibilità di regolarizzare spontaneamente eventuali errori e/o omissioni utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, che permette una sostanziosa riduzione delle sanzioni e che dopo gli ultimi aggiornamenti legislativi può essere utilizzato anche se è già stata avviata l’attività di verifica.
La mancata restituzione del questionario o l’indicazione di risposte inesatte, incomplete e/o non veritiere è punita con la sanzione da € 258 a € 2.065; alcuni contribuenti destinatari della richiesta potrebbero ritenere di non rispondere, e rischiare di dover pagare la conseguente sanzione, piuttosto che dichiarare giustificazioni che eventualmente potrebbero far emergere sicure ed elevate sanzioni; non ci sembra però – in linea generale – che possa risultare proficua una simile strategia difensiva in quanto i verificatori potranno comunque procedere e forse chi non ha risposto sarà tenuto maggiormente sotto osservazione.

Non sempre sarà semplice per i contribuenti recuperare giustificazioni di movimenti bancari riferiti ad anni molto vecchi e si auspica quindi che i militari verificatori diano ai contribuenti un congruo tempo necessario per risalire alle motivazioni.

14 aprile 2016

Commercialista Telematico

Operazione Torre d’avorio e avvio di controlli fiscali sui movimenti di capitali con la Repubblica di San Marino

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